venerdì 12 marzo 2010


TARSU: niente rimborso dell'IVA che non c'è.

Da qualche settimana circolano voci circa la possibilità di richiedere ai Comuni il rimborso dell'IVA, pari al 10% della tassa pagata, sui Rifiuti solidi urbani. Si tratta di una delle tante leggende metropolitane in quanto l'IVA è applicata alla Tariffa ma non ad una Tassa. Pertanto le richieste inoltrate o da inoltrare non potranno essere prese in considerazione. Ma leggiamo insieme il comunicato ufficiale diramato dal Comune di Vasto che sui Rifiuti applica una tassa, vale a dire la TARSU, che non contempla al suo interno la quota IVA, e non una tariffa, cioè la T.I.A. che al suo interno invece ha l'IVA. Il problema, però, non si pone in nessun caso, sia cioè che si tratti di tassa (Tarsu) che di tariffa (Tia) in quanto con Sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, la TIA è stata equiparata alla TARSU e pertanto anche i Comuni che avevano adottato la Tariffa di Igiene Ambientale (Tia) non dovranno rimborsare l'IVA. Ecco comunque di seguito il Comunicato ufficiale del Comune di Vasto.


PAGAMENTO TARSU- COMUNE DI VASTO – UFFICIO TRIBUTI
In riferimento ad alcune notizie pubblicate stamane da alcuni organi di stampa, si precisa quanto segue: Con sentenza n° 238/2009 la Corte Costituzionale ha affrontato e risolto il tema della natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), assimilandola, quale entrata di natura tributaria, alla TARSU. Da ciò ne deriva la non applicabilità del regime IVA alle richieste di pagamento emesse da quei comuni che hanno già adottato il regime tariffario per la copertura dei costi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (T.I.A). Tanto premesso, poiché il Comune di Vasto, è ancora in regime tributario secondo le disposizioni del D.L.vo 507/93 e s.m.i. (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), i relativi avvisi di pagamento emessi non contengono l'applicazione dell'IVA. Tanto premesso si comunica ai contribuenti che versano la TARSU (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) per il Comune di Vasto, che le eventuali richieste tese al rimborso dell’IVA, non potranno essere prese in considerazione in quanto la stessa, come specificato, non è applicata agli avvisi di pagamento emessi a loro carico.

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